1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:
«Ai cittadini italiani che, per qualsiasi ragione, siano stati deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z., o abbiano prestato lavoro coatto in Germania durante la seconda guerra mondiale, è assicurato il diritto al collocamento al lavoro e al godimento dell'assistenza medica, farmaceutica, climatica e ospedaliera al pari dei mutilati ed invalidi civili di guerra e, se hanno compiuto gli anni cinquanta, se donne, o gli anni cinquantacinque, se uomini, è concesso un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale».
2. L'articolo 2 della legge 18 novembre 1980, n. 791, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Le domande per ottenere i benefìci previsti dalla presente legge sono ammesse senza limiti di tempo e, in caso di accoglimento, determinano la concessione del vitalizio con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge».